Appalti: che mal di testa!!!!
Ing Stefano Tarlon – Falicus Group Srl
La gestione degli #appalti in azienda è sempre fonte di gran confusione e di mal di testa, cerchiamo di far chiarezza.
Intanto parliamo di lavori ordinari che rientrano nel Titolo I del D.lgs 81/2008 all’art. 26 e non edili che rientrano nel Titolo IV del medesimo decreto.
I lavori devono essere svolti nel luogo ove il committente ha disponibilità giuridica, quindi, in aree di proprietà o di cui ha la responsabilità acquisita a vario titolo e il committente deve:
-valutare che l’appaltatore abbia competenza tecnico professionale per svolgere l’attività richiesta;
-fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
I datori di lavoro del committente e dell’appaltatore, compresi eventuali subappaltatori, promuovono la cooperazione e coordinamento (art. 26 comma 2) al fine di attuare:
-misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
-coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
Se i lavori durano più di 5 giorni/uomo allora il datore di lavoro committente, non l’esecutore come alcuni pensano, promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i #rischi da interferenze.
La durata dei lavori è quella stabilita contrattualmente, per esempio: la ditta che si occupa di rifornire i distributori di caffè e merendine che si presenta 3 volte a settimana per 43 settimane/anno di sicuro supera i 5 giorni/uomo.
I lavori di natura intellettuale (es. consulenze, esecuzione di sopralluoghi) e semplici forniture di materiali e attrezzature (es. il corriere che consegna dei pacchi) non rientrano nelle disposizioni del comma 3.
Ma cosa s’intende per #interferenza? È la contemporaneità di attività svolte nel medesimo luogo da parte del committente e dell’appaltatore, quindi, abbiamo una duplice sovrapposizione di:
-tempo in quanto le attività dei due soggetti si svolgono nel medesimo orario;
-luogo in quanto operano nei medesimi locali o aree esterne.
Gestire l’interferenza significa modificare i due fattori suelencati e indicare tale decisione nel #DUVRI. Molti pensano che modificare gli orari dei lavori non comporti la redazione del DUVRI, niente di più sbagliato perché è proprio la scelta di separare temporalmente l’esecuzione delle attività che deve essere codificata nel documento.
Ma se sto sotto i 5 giorni/uomo allora non devo fare niente. Errato! La cooperazione e coordinamento va fatta sempre in quanto contenuta al comma 2 dell’art. 26 che non riporta esenzioni per lavori di breve durata e, anzi, viene a puntino per gestire tutti quei lavori urgenti (es. riparazioni) che non permettono la redazione del DUVRI.
Quindi:
-cooperazione e coordinamento sempre;
-DUVRI solo per lavori che superano i 5 giorni/uomo.
Nel DUVRI vanno indicati i rischi presenti, le interferenze e i metodi per gestirle compresi anche i costi correlati. #Costi?
Si, esatto ma questa è un’altra storia.
